Art. 1.
E' costituita l'Associazione di cultura e musica “LA GRENZ” con sede in Moena (TN), via Sassolungo, 20 - libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto.
Art. 2.
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
Art. 3.
L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini intende:
Le modalità di utilizzo della sede e delle attrezzature sono stabilite dall’apposito Regolamento.
Art. 4.
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Benché suddivisi nelle seguenti categorie, tutti i soci hanno stessi diritti e doveri.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad ha carattere annuale.
Art. 5.
L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo e diventa effettiva con il versamento della quota annuale.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo interverrà come da regolamento.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art. 7.
Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea su quanto all’ordine del giorno ad esempio per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8.
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9.
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo sono redatti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Entrambi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 10.
Gli organi dell’Associazione sono:
Art.. 11.
L’assemblea dei soci è sovrana delle decisioni dell’associazione e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La presenza per delega non è prevista.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13.
Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri che devono essere tutti soci.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni dalla nomina. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione.
Si riunisce in media 2 volte all’anno e può essere convocato da:
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15.
Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, con facoltà di delegare tali funzioni al Segretario/Tesoriere, scelto fra i membri del Consiglio direttivo.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16.
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. L’incarico ha durata triennale. Il revisore dei conti può essere nominato fra i non soci.
Art. 17.
Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione e sui ricorsi dei soci.
Art. 18.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19.
Tutte le cariche elettive sono gratuite ma non onerose. Ai mandatari compete solo il rimborso delle spese vive coerenti all’incarico regolarmente documentate.
Art. 20.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.